CSI - Centro Sportivo Italiano - Comitato di Parma

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Costituzione non A.S.D.

ATTO COSTITUTIVO

L’atto costitutivo è un documento nel quale si dichiara che un gruppo di persone si sono riunite in un determinato luogo per costituire una associazione sportiva o culturale, il numero minimo di persone per costituire un’associazione è di tre elementi, (presidente, Vice Presidente, segretario) possono essere in numero maggiore preferibilmente sempre in numero dispari, normalmente fino a un massimo di quindici elementi. Le altre cariche oltre quelle sopra citate possono essere: economo, tesoriere e consiglieri. Nell’atto va indicato il nome che viene dato all’associazione, l’indirizzo e la distribuzione delle cariche, normalmente si scrive che il consiglio direttivo sarà ratificato con una apposita assemblea dei soci, non appena sarà raggiunto un determinato numero di soci, nell’atto stesso è bene dichiarare a quale ente di promozione sportivo e/o culturale affiliarsi e aver già stilato uno statuto che i fondatori dell’associazione hanno preso visione e lo approvano.

STATUTO

Lo statuto è il documento che contiene gli obiettivi dell’associazione e le norme che regolano il suo funzionamento. Per poter fruire delle agevolazioni le clausole che devono essere recepite nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche sono le seguenti:

  • la denominazione;
  •     l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
  • l’attribuzione della rappresentanza legale;
  • l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
  •     le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
  • l’obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
  • modalità di scioglimento dell’associazione o della società;
  • l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
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